
Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 4, punto 1, della legge sull'IVA, la base non include gli sconti e le altre riduzioni di prezzo, che sono concessi al destinatario di beni o servizi al momento del fatturato di beni o servizi.
Nel caso di un programma fedeltà che implica che il pagatore non addebiti punti riscattati a terzi, l'accettazione dei punti come «mezzo di pagamento» ha essenzialmente il carattere di concessione di uno sconto, poiché il buon cliente acquistato paga un importo inferiore per il valore dei punti riscattati. Di conseguenza, l'IVA dovuta dovrebbe essere inferiore dell'importo dell'IVA contenuto nel valore dei buoni riscattati, vale a dire che la base IVA non dovrebbe includere il «valore dei punti riscattati». Tuttavia, per l'esercizio di questo diritto esistono, innanzitutto, alcuni ostacoli tecnici.
Cioè, i consumatori possono acquistare beni nei punti vendita, il cui fatturato è tassato all'aliquota IVA generale e speciale. Nel caso in cui lo stesso conto fiscale mostri il valore dei beni il cui fatturato è tassato all'aliquota generale dell'IVA e il valore dei beni il cui fatturato è tassato all'aliquota speciale dell'IVA, per determinare la riduzione della base imponibile, sarebbe necessario determinare la percentuale della quota dell'uno e dell'altro bene nello sconto ottenuto. L'essenza è che l'importo dello sconto ottenuto dovrebbe essere distribuito tra gli articoli il cui fatturato viene realizzato e la base IVA dovrebbe essere determinata nell'importo meno lo sconto ottenuto per articolo.
Un ulteriore problema di natura tecnica riguarda il caso in cui l'acquirente paghi integralmente la merce acquistata con punti accumulati (se tale possibilità esiste). In tal caso, il soggetto passivo sarebbe obbligato a calcolare l'IVA sulla base stabilita ai sensi dell'articolo 18, paragrafi 1, paragrafi 1 e 3. Legge sull'IVA.
Dal punto di vista delle normative fiscali, non è necessario avere una decisione o una soluzione. È consuetudine che i termini del programma fedeltà siano disponibili al pubblico.